Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati e' applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorche' queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 26 giugno 2012
