Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attivita' produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonche' lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, e' riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalita' fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo e' elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attivita' di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo e' elevato, altresi', al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. E' costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso piu' razionale dell'energia e delle materie prime. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalita' e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalita' di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonche' il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico e' riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Ai consorzi e alle societa' consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalita' per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 11 settembre 1999
