Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 31 dicembre 1987
