Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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E' concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalita' ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' di natura integrativa e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1988 N. 258, CONVERITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 337)). I criteri, le modalita' ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1988 al 26 giugno 2012
