Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il personale gia' in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e' ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalita' fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verra' sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresi' inseriti i vincitori dei concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonche' quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, e' trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed e' trasferito con l'anzianita' di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993
