Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per lo esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e' concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonche' delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalita' giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonche' i capitoli di spesa per i quali e' prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonche' l'illustrazione delle modalita' con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonche' nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Societa' finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico e' elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge. E' autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. Lo stesso contributo e' concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalita', le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalita' fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con i fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, e' esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unita' sanitarie locali, alle comunita' montane, a societa' ed enti a partecipazione statale, alle universita', agli enti ospedalieri autonomi. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge e soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico. Fino all'avvio dell'attivita' dell'Agenzia in conformita' all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775;

Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993

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