Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le proposte per l'aggiornamento del programma triennale. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988 N. 362))
Testo in vigore dal 9 settembre 1988 al 1 maggio 1993
