Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art3 · fonte su Normattiva