Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6. L'Agenzia, con personalita' giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale cosi' come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed e' sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:
- a)il finanziamento delle attivita' di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonche' dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;
- b)la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' economiche ai sensi della presente legge e in conformita' alle direttive previste dal programma triennale;
- c)il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento. Alla gestione dell'Agenzia e' preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da 7 componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente e' richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, e composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo. Il bilancio dell'Agenzia e' formulato con i criteri e le modalita' fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio e' sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993
