Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attivita' ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti gia' collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

  • a)favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;
  • b)consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;
  • c)fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. Il riordinamento degli enti predetti, che potra' prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sara' effettuato sulla base del programma triennale in conformita' dei seguenti criteri:
  • a)la Societa' finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attivita' di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
  • b)la Societa' finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;
  • c)la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;
  • d)la societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di commercializzazione;
  • e)il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attivita' di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;
  • f)l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;
  • g)disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita' di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;
  • h)prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
  • i)promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la piu' ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite societa' con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, societa' finanziarie, nonche' imprenditori singoli e associati;
  • l)favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo e' perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita' e procedure indicate dal programma triennale;
  • m)assicurare, direttamente o indirettamente la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilita' e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;
  • n)garantire il coordinamento delle attivita' promozionali e dei servizi reali e finanziari;
  • o)promuovere e sostenere una piu' efficiente manutenzione e gestione delle opere gia' realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di societa' a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
  • p)promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;
  • q)promuovere la costituzione di una apposita societa' finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;
  • r)promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonche' la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunita' economica europea. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le societa' a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita' svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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