Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parita' di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parita' di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro localita' di insediamento o della loro sfera di operativita' territoriale.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993
