Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea nonche' quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite:

  • a)l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli acetifici;
  • b)la decolorazione con il carbone per uso enologico;
  • c)l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art52 · fonte su Normattiva