Nella denominazione di vendita di un aceto di vino puo' essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65. E' in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo' essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorita' competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. E' in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art56 · fonte su Normattiva