Art. 6 — Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP
I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, e' carta valori. Il contrassegno e' realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilita' e l'autenticita' del prodotto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonche' il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 14 maggio 2026
