Art. 69 — Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo
Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varieta' di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, e' soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:
- a)tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b)due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c)un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se gia' impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale e' aumentata al 10 per cento. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno piu' i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
