Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 70 — Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonche' dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vinifica uve appartenenti a varieta' che non siano classificate come varieta' di uve da vino nella classificazione delle varieta' di viti per la provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si puo' desumere la reale natura del prodotto. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. E' sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1º settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all'autorita' competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta delle sostanze rivelatrici nei vini destinati alle distillazioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione e' pari a 5.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonche' delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art70 · fonte su Normattiva