Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini a DOP e IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo 42 e dalle successive disposizioni applicative e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art75 · fonte su Normattiva