Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa e' ridotta a un quarto.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art23 · fonte su Normattiva