Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.
Testo vigente dal 28 febbraio 1992
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.
Testo vigente dal 28 febbraio 1992
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art30 · fonte su Normattiva