Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Testo vigente dal 6 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171~art8 · fonte su Normattiva