Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonche' i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente articolo 3. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si procedera' alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, casealbergo e nidi di infanzia. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;245~art4 · fonte su Normattiva