Art. 3
Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4. Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
- 1)i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;
- 2)il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
- 3)le modalita' di corresponsione del premio stesso.
Testo vigente dal 19 febbraio 1979
