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Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione in commercio, essere contenuti in sacchi recanti un sigillo, che identifichi in impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi ii nome o la ragione sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato, indicandolo con le sole denominazioni di cui agli articoli 7, 9 e 11, nonche' la data di macinazione. Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino "solo per pianificazione". Qualora si adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di altro materiale rispondente alle, norme igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde a sigillo, e' consentito di sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato e con il Ministro per la sanita'. Gli sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere riconfezionati e posti in commercio, sempre che le nuove confezioni rechino all'esterno, con scritte a stampa, oltre al peso netto, le indicazioni del tipo previste dalla presente legge, il nome e l'indirizzo del confezionatore.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 442/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    È irrilevante, nel processo penale a quo, la questione di legittimita` costituzionale relativa a reato depenalizzato. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 13, L. 4 luglio 1967 n. 580, nella parte in cui vieta all'esercente di impresa molitoria di confezionare lo sfarinato in sacchi privi di sigillo o valvola. La violazione di detta norma risulta depenalizzata ex lege n. 689 del 1981).

    Art. 3 cost. · Art. 13 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 13 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art13 · fonte su Normattiva