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E' consentita la produzione di paste alimentari fresche. Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidita'. L'acidita' non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidita' e' stabilito in gradi 7. E' consentito l'uso delle farine di grano tenero. La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche. Il limite di umidita' e' stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art33 · fonte su Normattiva