Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. Leggi il testo vigente →
E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'. E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001
