Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' il servizio prestato all'estero da sanitari italiani e' equiparato al servizio di ruolo. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il predetto servizio e' valutato con i punteggi previsti per il servizio di ruolo ridotti del 10 per cento. I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di un anno nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina. I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione al relativo esame di idoneita', possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneita' nazionale o regionale. I sanitari di cui al precedente comma sono inclusi, a domanda, negli elenchi previsti dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi il servizio deve essere riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art42 · fonte su Normattiva