Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualita' di incaricato, straordinario o volontario, e' equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data. Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art48 · fonte su Normattiva