Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. La commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto e' stato commesso.

Testo vigente dal 23 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;163~art2 · fonte su Normattiva