I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene. Il comitato da' comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste.

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art5 · fonte su Normattiva