Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte…

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani

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  • Sentenza n. 23/1965

    Questione infondata
    14 aprile 1965

    riuniti i due giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965. GASPARE AMBROSINI…

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1961 al 16 dicembre 2010. 165 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

tolto: a) immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2), od aventi una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4);

tolto: b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore attivita' professionale, ovvero una attivita' artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attivita' commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non piu' di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla, struttura della azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960. Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilita' dell'immobile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-12-21;1521~art2 · fonte del testo