Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: "I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti".

Testo vigente dal 4 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;333~art1 · fonte su Normattiva