Il senso logico della norma contenuta nell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, non consente che di essa si dia una lettura riduttiva, ben prestandosi la disposizione stessa ad essere intesa nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo per la partecipazione ai concorsi ivi previsti, tale cioè da non precludere che vi possano partecipare anche gli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale, i quali hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dalla predetta disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - Sull'onere per l'interprete di privilegiare l'interpretazione conforme a Costituzione, v. sentenza n. 113/2000 qui richiamata.
Art. 14 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari · Art. 2 Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276