Art. 11 — Trasferimenti interregionali
Il personale delle unita' sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, e' inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.
Testo vigente dal 28 maggio 1985
