Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983. Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Il personale dipendente dalle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza. I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Testo vigente dal 28 maggio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 271/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale diversificherebbe, senza ragionevole giustificazione, il trattamento giuridico-normativo degli psicologi-psicoterapeuti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale in ragione soltanto della data di assunzione, attribuendo il trattamento di equiparazione agli psichiatri solamente a quelli che, essendo stati assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979, già godevano della (sola) equiparazione economica in virtù delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515. La questione, infatti, come prospettata è priva di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere chiaramente transitorio, applicabile ai soggetti già in servizio alla data del 1979 e, quindi, non involgente il rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi ‘a quibus’, trattandosi di dipendenti assunti in data successiva al 1979.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 14 Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;207~art14 · fonte su Normattiva