Art. 4 — Disposizioni finali e transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1999, n. 205
2La L. 25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Testo vigente dal 13 luglio 1999
