Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

Art. 4 — Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1999, n. 205

2

La L. 25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Testo vigente dal 13 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 330/1995

    Questione infondata
    17 luglio 1995

    Non è in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilità della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale già risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha già reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattività della norma sopravvenuta più favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattività delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre è senz'altro da escludersi - data la evidente diversità, e conseguente incomparabilità delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, già condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattività della norma penale più favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 673 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 4 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;561~art4 · fonte su Normattiva