Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, e' considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti. Detto riconoscimento e' esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta. Il personale di cui al primo e terzo comma e' trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;207~art4 · fonte su Normattiva