Art. 3 — Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato
Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unita' sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita', e sempre che gli oneri per detto personale siano gia' a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuita' della erogazione. Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unita' sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unita' sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente. Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unita' sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate. Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di eta' deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purche' in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale. Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.
Testo vigente dal 28 maggio 1985
