Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale a termini dell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento di quelle di cui alla presente legge.
[2]Tra gli ufficiali ed agenti medesimi sono altresi' da comprendere gli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie speciali ferroviaria, portuale e postale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
