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[1]Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale a termini dell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento di quelle di cui alla presente legge.

[2]Tra gli ufficiali ed agenti medesimi sono altresi' da comprendere gli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie speciali ferroviaria, portuale e postale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art19 · fonte del testo