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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a comprendere nel testo unico da compilarsi a termini dell'art. 38 del decreto 2 agosto 1929 n. 2150, le disposizioni della presente legge e tutte le altre emanate e da emanarsi in materia di servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Benni - Di Revel - Razza - Solmi

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art22 · fonte del testo