Art. 16

[1]Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato.

[2]Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art16 · fonte su Normattiva