Art. 18
Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali e' stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla meta'. Se piu' sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantita' di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva