Art. 32
[1]La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato non puo' essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione del codice stesso.
[2]Per determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge piu' favorevole al reo.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva