Art. 42

In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, puo', per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo 169 del codice.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art42 · fonte su Normattiva