Art. 49
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art49 · fonte su Normattiva