Art. 49
Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 17 — Misure amministrative di sicurezza
Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art49 · fonte su Normattiva
Art. 52
Quando un minore degli anni quattordici e' prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosita' sociale, applica una misura di sicurezza per…