Art. 56
Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, e' applicata, come piu' favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza e' dal codice condizionata alla qualita' o alla quantita' della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a cio' che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice penale.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva