Art. 4
Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
Testo vigente dal 30 agosto 2016
