Art. 6 — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Testo vigente dal 30 agosto 2016
