Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1591~art2 · fonte del testo