Art. 1
Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicita', i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilita' dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.
Testo vigente dal 3 gennaio 1961
